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DECRETO SICUREZZA 2025: COSA CAMBIA PER I DATORI DI LAVORO
Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025, è stato convertito in legge il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
La legge di conversione ha introdotto numerose modifiche e chiarimenti rilevanti, che incidono direttamente sugli obblighi dei datori di lavoro, in particolare in materia di formazione, cantieri, prevenzione e organizzazione della sicurezza.
Di seguito analizziamo le principali novità, con un focus sugli impatti pratici per le aziende.
Formazione obbligatoria entro 30 giorni: novità per turismo e ristorazione
Tra le modifiche più significative introdotte in sede di conversione, segnaliamo l’inserimento dell’art. 1-bis, che disciplina il termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in specifici settori:
• Imprese turistico-ricettive
• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ai sensi della L. 287/1991)
Per tali attività, considerate a basso livello di rischio, la formazione obbligatoria e l’eventuale addestramento specifico previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 devono concludersi entro 30 giorni:
• dalla costituzione del rapporto di lavoro, oppure
• dall’inizio dell’utilizzazione, in caso di somministrazione di lavoro.
Badge di cantiere digitali e patente a crediti: cosa cambia
L’art. 3 del decreto, aggiornato in conversione, introduce novità importanti in tema di vigilanza negli appalti e subappalti:
• Introdotto il badge di cantiere in formato digitale per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti.
• L’avvio è previsto inizialmente nei cantieri, con possibile estensione ad altri ambiti.
• Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
È stato inoltre chiarito che le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 si applicheranno anche agli ulteriori ambiti che saranno individuati dal decreto attuativo.
Patente a crediti
La conversione ha aggiornato alcuni passaggi procedurali:
• la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale;
• vengono considerate anche le risultanze dei verbali già notificati ai fini delle valutazioni complessive.
Scale verticali permanenti: nuovi obblighi dal 2026
L’art. 5 del decreto, modificato in conversione, interviene sull’art. 113 del D.Lgs. 81/2008, relativo alle scale verticali permanenti (altezza superiore a 5 m e inclinazione oltre 75°). In base alla valutazione dei rischi (DVR), sarà obbligatorio prevedere:
• un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115), oppure
• una gabbia di sicurezza, con specifici requisiti dimensionali.
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° febbraio 2026.
Suggerimento operativo: è opportuno verificare fin da ora le scale presenti in azienda e valutare l’adeguamento in sede di aggiornamento del DVR.
Prevenzione e cultura della sicurezza: focus sui “near miss”
La legge 198/2025 conferma l’adozione di linee guida sul tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss), rafforzando il concetto di prevenzione proattiva. In sede di conversione è stato chiarito che:
• le nuove linee guida terranno conto delle procedure INAIL già esistenti;
• tali procedure restano valide fino a eventuale aggiornamento, per evitare duplicazioni di adempimenti.
Le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e dovranno essere adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Il monitoraggio dei near miss consente di intercettare situazioni pericolose prima che si trasformino in infortuni, migliorando concretamente il livello di sicurezza aziendale.
Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile: chiarimenti importanti
La legge di conversione ha integrato e chiarito l’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, includendo:
• gruppi comunali, intercomunali e provinciali;
• riferimento a standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale.
Sono stati inoltre precisati:
• i profili sanzionatori, escludendo l’applicazione di alcune sanzioni del D.Lgs. 81/08;
• la non assimilabilità dei rappresentanti legali e dei volontari alle figure di datore di lavoro, dirigente o preposto;
• la conferma che sedi associative e luoghi di esercitazione non sono considerati “luoghi di lavoro” ai fini del D.Lgs. 81/08.
Conclusioni
La conversione in legge del Decreto Sicurezza 2025 rafforza l’impianto preventivo del sistema di tutela, introducendo obblighi più chiari, strumenti digitali e una maggiore attenzione alla formazione e alla gestione dei rischi. Per i datori di lavoro, diventa sempre più strategico:
• pianificare correttamente la formazione;
• aggiornare DVR e procedure operative;
• adottare un approccio strutturato e documentato alla sicurezza.