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Conosciamo meglio il famoso SMART WORKING
Lโaumento dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festivitร e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessitร di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilitร del diffondersi del virus SARS-CoV-2, ivi incluso il ricorso al lavoro agile, che รจ stato disciplinato dal “Protocollo nazionale sul lavoro in modalitร agile” con cui si intendono sensibilizzare i datori di lavoro ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilitร esistenti.
La modalitร di lavoro agile puรฒ essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali. I datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonchรฉ la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalitร agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il lavoro agile (o smart working) รจ una modalitร di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalitร che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttivitร .
Esaminiamo i punti piรน rilevanti presente nel nuovo protocollo:
STRUMENTAZIONE
Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma, โfornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalitร agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilitร di strumenti che siano idonei allโesecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per lโaccesso ai sistemi aziendaliโ.
Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, โprovvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le speseโ.
SICUREZZA SUL LAVORO
Ai lavoratori agili si applica sia la disciplina di cui agli articoli 18, 22 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, che gli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 sulle prestazioni rese allโesterno dei locali aziendali (obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro).
Il lavoratore agile ha diritto alla tutela โcontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa allโesterno dei locali aziendaliโ. Il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, โanche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonchรฉ la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla leggeโ.
FORMAZIONE
Il datore di lavoro deve prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livelloโ, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro smart working.
Va inoltre favorita la formazione continua, infatti, lโaggiornamento professionale รจ tanto piรน necessario per i lavoratori in modalitร agile, considerando la rapida evoluzione dei sistemi e degli strumenti tecnologici.
PARI OPPORTUNITAโ
Il Protocollo indica che ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo โstesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunitร rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunitร di specializzazione e progressione della propria professionalitร , nonchรฉ alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralitร โ.
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