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sicurezza sul lavoro smart working

Conosciamo meglio il famoso SMART WORKING

Lโ€™aumento dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festivitร  e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessitร  di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilitร  del diffondersi del virus SARS-CoV-2, ivi incluso il ricorso al lavoro agile, che รจ stato disciplinato dal “Protocollo nazionale sul lavoro in modalitร  agile” con cui si intendono sensibilizzare i datori di lavoro ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilitร  esistenti.

La modalitร  di lavoro agile puรฒ essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali. I datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonchรฉ la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalitร  agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il lavoro agile (o smart working) รจ una modalitร  di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalitร  che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttivitร .

Esaminiamo i punti piรน rilevanti presente nel nuovo protocollo:

STRUMENTAZIONE

Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma, โ€œfornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalitร  agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilitร  di strumenti che siano idonei allโ€™esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per lโ€™accesso ai sistemi aziendaliโ€.

Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, โ€œprovvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le speseโ€.

SICUREZZA SUL LAVORO

Ai lavoratori agili si applica sia la disciplina di cui agli articoli 18, 22 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, che gli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 sulle prestazioni rese allโ€™esterno dei locali aziendali (obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro).

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela โ€œcontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa allโ€™esterno dei locali aziendaliโ€. Il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, โ€œanche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonchรฉ la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla leggeโ€.

FORMAZIONE

Il datore di lavoro deve prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livelloโ€, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro smart working. 

Va inoltre favorita la formazione continua, infatti, lโ€™aggiornamento professionale รจ tanto piรน necessario per i lavoratori in modalitร  agile, considerando la rapida evoluzione dei sistemi e degli strumenti tecnologici.

PARI OPPORTUNITAโ€™

Il Protocollo indica che ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo โ€œstesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunitร  rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunitร  di specializzazione e progressione della propria professionalitร , nonchรฉ alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralitร โ€.

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