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Tracciabilità e rintracciabilità sinonimo di conformità

Una fase fondamentale che deve essere predisposta, organizzata e attuata dall’operatore del settore alimentare è senza dubbio la tracciabilità alimentare al fine di garantire al consumatore finale la salubrità dei prodotti alimentari acquistati o consumati.

Tracciabilità e rintracciabilità sono la stessa cosa?
NO.

Tracciare vuol dire essere in grado sapere il percorso di una materia prima o di un prodotto attraverso tutti i passaggi della filiera produttiva. Dal produttore al consumatore, appunto tracciando ogni movimento effettuato.

Rintracciare significa essere in grado di ricostruire a ritroso l’intero percorso fatto da un prodotto. La legge impone che tutti gli attori della filiera alimentare di un prodotto devono essere tracciati e registrati.

Un esempio?
I prodotti ortofrutticoli venduti nei mercati all’ingrosso sono dotati sull’imballaggio di informazioni esatte come: l’identificazione dell’imballatore e spedizioniere, il paese d’origine del prodotto, le caratteristiche commerciali ed il marchio ufficiale di controllo. Dati che poi, nel negozio per la vendita al dettaglio o nella grande distribuzione sono riepilogate sull’etichetta del prodotto confezionato o in cartelli informativi.
Solita cosa per carni bianche, rosse, pesce, ecc. La tracciabilità alimentare riguarda tutti i prodotti destinati alla vendita.

Quali sono gli obblighi per un Operatore del Settore Alimentare (ad esempio bar, ristoranti, mense, gastronomie, ecc.. ma anche produttori di alimenti e semilavorati)?
All’interno del REG CE n.178/2002 e nell’Accordo del 28 luglio 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sono riportati gli obblighi da rispettare.
In pratica l’Operatore del Settore Alimentare deve:

  • predisporre le procedure per l’individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti (fermo restando l’esclusione di identificazione del consumatore finale);
  • predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato di prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.

Vi sono sanzioni per la mancata tracciabilità?
L’elenco completo delle sanzioni lo troviamo nel D.Lgs. 190/2006.
Per gli operatori di bar, ristoranti, pasticcerie, gastronomie ecc. la violazione riguarda all’art. 18 del regolamento CE n.178/2002 (omessa identificazione di fornitori e clienti) prevede una sanzione da € 750 a € 4500.

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