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DUVRI. Interferire in Sicurezza!

Cosa succede quando più aziende o imprese diverse si ritrovano a svolgere la loro mansione sullo stesso luogo di lavoro, in cantiere ad esempio? In questi casi si parla di rischio interferenza e il Testo Unico prevede che venga stilato un apposito documento obbligatorio: il DUVRI.

Il significato dell’acronimo DUVRI è “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza” si tratta di un obbligo introdotto dall’art.26 del D.Lgs 81/08 che bisogna necessariamente approntare in presenza di rischi da interferenza.

Cosa sono i rischi da interferenza?

Si tratta di rischi per lavoratori derivanti dalla presenza di una ditta esterna nell’unità produttiva, e derivano dai macchinari, dalle sostanze e dai processi lavorativi concomitanti che potrebbero chiaramente interferire, ostacolarsi o essere reciprocamente fonte di pericolo l’uno per l’altro.

Quando è obbligatorio e chi lo fa?

L’obbligo di redigere il DUVRI scatta quando il Datore di lavoro di un’azienda committente affida lo svolgimento di lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi.

In questi casi il DUVRI deve essere redatto proprio dal Datore di lavoro committente, così come stabilito al comma 3 del sopracitato articolo 26, recante direttive in materia di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” che deve approntarlo proprio per prevenire, eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’interferenza.

In funzione del contenuto del documento tutti i componenti dell’impresa committente e di quella appaltatrice dovranno:

•         collaborare per attuare misure preventive e protettive relative ai rischi propri dell’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

•         coordinare interventi preventivi e protettivi, informandosi reciprocamente sui rischi dovuti alla concomitanza dei lavori;

Contenuti Minimi del documento

Il DUVRI è un documento dipendente dal DVR delle aziende coinvolte, i contenuti saranno quindi simili:

•         indicazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi;

•         descrizione dell’azienda committente, del luogo di lavoro in tutte le sue parti, delle attività lavorativa svolta in essa;

•         descrizione delle attività svolte dalle ditte appaltatrici o dai lavoratori autonomi;

•         indicazione dei locali/reparti delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi;

•         valutazione dei rischi da interferenza;

•         programmazione e descrizione delle attività oggetto dell’appalto;

•         descrizione e organizzazione delle misure preventive e protettive;

•         stima dei costi della sicurezza;

•         piano di coordinamento delle fasi lavorative;

Sanzioni

> Mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 €.


> Mancata elaborazione del DUVRI: arresto da due a quattro mesi o ammenda da da 1.842,76 a 7.371,03 €.

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