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Riunione periodica per la sicurezza.. insieme per migliorare!
La riunione periodica annuale è un importante adempimento nel percorso di gestione dei rischi, prevista dal Dlgs 81/08 all’Art. 35.
Deve essere effettuata nelle imprese con più di 15 dipendenti (cioè dal quindicesimo in poi considerando anche i soci operanti).
CHI DEVE PARTECIPARE?
Essa è indetta dal Datore di lavoro o per il suo tramite dell’RSPP.
Alla riunione periodica hanno l’obbligo di partecipare le figure più importanti della sicurezza aziendale:
- Datore di Lavoro,
- RSPP (Responsabile servizio di prevenzione e protezione),
- RLS (Rappresentante sicurezza Lavoratori),
- Medico del lavoro.
Il datore di lavoro può delegare un suo sostituto che avrà il compito di rappresentarlo durante la riunione.
QUALI ARGOMENTI TRATTARE?
L Art. 35 del Dlgs 81/08 impone che durante la riunione sicurezza vengano trattati almeno i seguenti temi:
- Il DVR (documento di valutazione dei rischi).
- l’andamento degli infortuni e delle visite mediche effettuate dal medico del lavoro.
- I DPI o dispositivi di protezione individuali scelti con riferimento ad efficacia e caratteristiche tecniche.
- I programmi di formazione ed informazione di tutti i lavoratori sulla sicurezza del lavoro.
PERCHE’ SOTTOSCRIVERE IL VERBALE FINALE?
Il verbale della riunione periodica sicurezza ha lo scopo di evidenziare le decisioni prese dai componenti della riunione, e deve essere controfirmato da tutti i partecipanti in segno di approvazione.
In questo modo attraverso la redazione del verbale di riunione periodica l’azienda riesce a dimostrare all’autorità competente in caso di controllo, quali siano gli obiettivi raggiunti quindi le azioni da intraprendere per un continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza aziendali.
SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE
Sono previste sanzioni amministrative in carico al Datore di Lavoro e al Dirigente per la mancata organizzazione della riunione periodica e per mancata redazione del verbale fino a 7233,60 €, e sanzioni con ricadute nell’ambito penale per mancata effettuazione della riunione in caso di significative variazioni dei livelli di rischio, se da tale violazione ne derivano infortuni sul lavoro.