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Aggiornamento triennale formazione lavoratori edili – Il nuovo CCNL edilizia
Nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’edilizia, siglato il 3 marzo 2022, le parti (ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL) condividono alcune novità importanti legate al tema della salute e sicurezza sul lavoro. Fra queste vi è sicuramente la necessità di garantire, grazie all’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Di fondamentale importanza risulta essere l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, per il quale è sempre richiesta una durata di 6 ore, che dovrà essere effettuato ogni 3 anni invece che ogni 5 anni come accadeva in precedenza.
La periodicità triennale si applica quindi a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett d) del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.
La formazione dei lavoratori, attualmente, è regolata dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (aggiornamento ogni 5 anni) anche se per i lavoratori che operano presso cantieri edili è adesso normata dal CCNL allegato II dell’edilizia (aggiornamento ogni 3 anni).
Che cosa potrebbe accadere qualora il datore di lavoro decidesse di rispettare il quinquennio di aggiornamento ma non il triennio?
Nel caso in cui un datore di lavoro rispetti il quinquennio di aggiornamento, come da norme in materia di sicurezza sul lavoro, l’ente di vigilanza Asl durante controllo in cantiere, rivestendo le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, non può contestare la violazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008.
E’ però previsto un diverso tipo di sanzione, secondo quanto stabilito all’articolo 509 del Codice Penale che però è stato depenalizzato, pertanto l’Asl può solo comunicare la notizia del mancato rispetto del CCNL edilizia all’Ispettorato territoriale del lavoro – INL.
Di conseguenza, sarà l’INL che potrà contestare la mancata formazione obbligatoria per gli impiegati tecnici o il mancato aggiornamento triennale dei lavoratori con relativa sanzione amministrativa, ma l’Asl no (in quanto non competente per quel tipo di sanzione).
Inoltre, qualora dovesse nascere un contenzioso con il lavoratore, quest’ultimo potrebbe appunto contestare un eventuale licenziamento per giusta causa o citare il datore di lavoro per altri motivi, appellandosi appunto al mancato rispetto del contratto di lavoro.
In conclusione…
In conclusione risulta, visti i due esempi sopra riportati, consigliabile per il datore di lavoro la cui associazione di categoria ha aderito al nuovo CCNL, attenersi alla periodicità triennale per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione dei propri lavoratori ed organizzare la formazione obbligatoria per gli impiegati tecnici qualora non sia stata ancora effettuata.
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