|  Sicurezza sul lavoro   |  Alcune domande e risposte sulla figura del Preposto.

Alcune domande e risposte sulla figura del Preposto.

Le novità del D.L. 146/2021 e legge di conversione 215/2021

Ogni azienda dovrà avere il Preposto, di fatto o formale?

A nostro parere no, la figura deve essere presente quando la situazione lo richiede. Ad esempio, in una azienda con un solo lavoratore potrebbe non esserci bisogno del preposto, se il datore di lavoro (eventualmente con il supporto dell’RSPP) decidono che non è necessario individuarne. Ogni organizzazione del lavoro si deve interrogare sul fatto di avere uno o più preposti (come noto, il preposto è un ruolo di fatto e non derivante da incarico formale, che può mancare, come previsto dall’articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008), di averli già individuati (ad esempio, nel DVR potrebbero essere già stati individuati i preposti come coloroche svolgano certe mansioni) o di doverli individuare. In questo ultimo caso, si dovrà procedere o in termini generali (ad esempio, aggiornando l’organigramma aziendale sulla salute e sicurezza sul lavoro e/o con vere e proprie nomine scritte).

Il preposto dovrà fare accettazione scritta della nuova nomina?

Il preposto che già nelle sue mansioni ha compiti di sovraintendimento del lavoro altrui già è preposto (cfr. anche art. 299 D.Lgs. 81-2008); le modifiche della legge 215/2021, non prevedono l’accettazione esplicita (come non è possibile rifiutarsi di ricoprire le funzioni che già di fatto si ricoprono).

Le nuove nomine del Preposto potranno essere già fatte secondo le modifiche previste all’art.19 dalla Legge di Conversione 215/2021 oppure è necessario/meglio aspettare il nuovo Accordo Stato Regioni visto che fino a giugno la formazione verrà erogata secondo il vecchio Accordo Stato Regioni?

La norma non impone la “nomina” del preposto ma la “individuazione”. La norma è già in vigore (con la relativa sanzione) per cui se l’azienda non ha già individuato il preposto o i preposti dovrà provvedere a farlo per evitare nel frattempo, la sanzione per mancata individuazione. Il relativo corso va oggi organizzato tenendo conto degli Accordi oggi vigenti (quindi 8 ore di corso e 6 di aggiornamento). In caso di vecchia nomina, è opportuno e consigliabile aggiornarla alla luce delle modifiche apportato all’art. 19.

Nominare il preposto per iscritto e fargli un corso aumenta le sue responsabilità?

Le responsabilità, se ricopri una funzione di preposto di fatto è la stessa. Il fatto che diventi obbligatorio individuarlo e formarlo è a favore dei preposti, che saranno formati per il ruolo che svolgono.

La legge 215/21 aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate?

Questo compito, già presente anche prima, viene ora specificato in modo più chiaro, il preposto deve interrompere l’attività lavorativa.

L’art. 26 c.8 bis recita che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”. Com’ è da intendersi questa indicazione? Nel senso che basta indicare il nominativo del preposto al committente prima dell’inizio dei lavori? 

La norma citata non indica quando e come tale indicazione debba essere realizzata ma richiede solo che le imprese appaltatrici e subappaltatrici debbano indicare quali lavoratori non siano solo tali ma svolgano funzioni da preposto. Quindi, se i lavori non sono ancora iniziati, l’individuazione va fatta prima dell’inizio dei lavori, se sono già in corso essa potrà essere fatta in corso di svolgimento dei lavori (e va fatta appena possibile perché la norma è in vigore già dal 21 dicembre 2021).

Nei DUVRI, nel caso di appaltatore costituito da Ditta esterna con un lavoratore o lavoro commissionato ad un solo lavoratore, come si può definire il preposto di riferimento per la Ditta appaltatrice?

In questo caso l’impresa appaltatrice, in base alla modifica apportata all’articolo 26 dalla legge n. 215/2021, valuterà se indicare come preposto al datore di lavoro committente il proprio lavoratore oppure di comunicare al datore di lavoro committente che l’individuazione in parola non è stata effettuata per altri motivi (ad esempio, perché il datore di lavoro svolge direttamente la relativa funzione nell’appalto, se egli stesso lavora “sul campo”).

I nuovi obblighi relativi ai preposti (designazione da parte del DL e interruzione attività da parte del preposto) sono già in vigore?

Sì, le modifiche apportate all’art. 19 sono già operative. Le uniche indicazioni relative alla figura del preposto che ancora non sono in vigore solo quelle relative alla biennalità e all’obbligo di formazione in presenza (per le quali bisognerà attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni.

La formazione in presenza del preposto, nonché l’aggiornamento dei preposti, con la nuova periodicità di due anni, entrerà in vigore con il nuovo Accordo Stato-Regioni da emanare entro il termine del 30.06.2022? Oppure è in vigore da subito?

La norma non è ancora in vigore, dovremmo aspettare chiarimenti ufficiali e l’entrata in vigore dell’Accorso Stato-Regioni che dovrebbe uscire entro il 30 giugno 2022.

Per qualsiasi informazione non trattat all’interno del presente articolo, non esitate a contattarci. Il nostro personale sarà a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e per valutare con voi la soluzione giusta per le vostre esigenze.

Comments:

  • 19 Maggio 2022
    Andrea

    Buona sera
    Il sono amministratore di una azienda di consulenza esterna e lavoro previo accordi commerciali all’interno di una azienda svolgendo la figura di area manager svolgendo tutte quelle attività legate ad un preposto .
    Che tipo di responsabilità ricopro o meglio come potrei salvaguardarmi non facendo parte dell’organigramma aziendale ma una partita Iva esterna?.
    Ringraziando anticipatamente per la cortese risposta , porgo cordiali saluti
    Andrea

    • 19 Dicembre 2022
      Alessio

      Buonasera Andrea,
      spero che le informazione fornite telefonicamente ti siano state utili.

      Un saluto.
      Alessio.

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